Organo di Garanzia
L’organo di Garanzia è un organismo previsto dall’art.5 del D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide – su richiesta di chiunque vi abbia interesse – sui ricorsi presentati dai genitori degli studenti contro le sanzioni comminate.
COSA FA?
L’Organo di Garanzia Interno (O.G.I.) valuta gli eventuali ricorsi avverso le sanzioni, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica riguardanti:
1. aspetti non presi in esame durante l’accertamento;
2. carenza di motivazione;
3. eccesso della sanzione.
La mancata indicazione di almeno uno di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
L’O.G.I. dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’O.G.I. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Prima di prendere una decisione, ed eventualmente stabilire chi abbia ragione, questo organismo ha il compito sia di discutere con le parti, sia di farle discutere fra loro, per aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
DA CHI È COMPOSTO ?
L’O.G.I. è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da un docente e da due genitori, scelti tra i membri eletti in Consiglio di Istituto.
FUNZIONAMENTO.
Le deliberazioni dell’O.G.I. sono valide se sono presenti tutti i membri e se la decisione viene votata dalla maggioranza, non sono ammessi astenuti.
PROCEDURE DI ELEZIONE.
L’O.G.I. viene eletto dal Consiglio di Istituto in occasione del suo insediamento, contestualmente alla nomina del Presidente di Consiglio di Istituto, del Segretario e della Giunta Esecutiva.
Dura in carica tre anni, come il Consiglio di Istituto.
I componenti dell’O.G.I. (un docente e due genitori) vengono designati dal Consiglio di Istituto tra i propri membri.
Vengono eletti anche due membri supplenti (un docente e un genitore) designati dal consiglio di istituto tra i propri membri.
In caso di incompatibilità (cioè qualora faccia parte dell’O.G.I. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (cioè qualora faccia parte dell’O.G.I. il genitore dello studente sanzionato) si procede alla sostituzione con il docente/genitore designato come supplente.
In caso di decadenza di un membro dell’O.G.I., il Consiglio di Istituto procede a nuova nomina.
Composizione per il triennio 2018-2021